Statuto

L'Associazione

Lo Statuto

Osservatorio sui processi di governo e sul federalismo – Associazione di Promozione Sociale

Associazione “Osservatorio sui processi di governo e sul federalismo”

Statuto associativo

Art. 1

L’Osservatorio sui processi di governo e sul federalismo – Associazione di Promozione Sociale (d’ora in avanti l’Osservatorio) è un centro di studio e di ricerca sui problemi e gli sviluppi del federalismo italiano, europeo e mondiale, visti all’interno dei processi di governo delle società complesse dell’esperienza delle democrazie sociali e liberali.

L’Osservatorio si ispira ai principi di democraticità e gratuità; non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le sue finalità con spirito di promozione sociale.

L’Osservatorio si costituisce quale Ente del terzo settore in conformità al dettato dell’art. 35 del d.lgs. n. 117/2017 e nel numero minimo dei soci previsto dal medesimo dettato normativo. Ove previsto, esso ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L’Osservatorio ha sede in Roma, alla via di Porta Pinciana n. 6. Il trasferimento della sede legale ovvero l’istituzione di sedi secondarie potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Per il perseguimento delle finalità specificate nell’articolo 1, l’Osservatorio svolge, in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore: 1. formazione universitaria e post-universitaria; 2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In particolare, l’Osservatorio realizza i propri scopi attraverso:

  1. lo svolgimento di attività di ricerca e studio su tematiche federalistiche e costituzionalistiche, in collaborazione con Università ed Istituzioni di ricerca, pubbliche e private;
  2. lo svolgimento di attività di ricerca su temi specifici inerenti il diritto pubblico, costituzionale e amministrativo, anche su commissione di soggetti privati o pubblici, e sulla base di apposite convenzioni;
  3. la promozione di una o più pubblicazioni periodiche, anche per via informatica, su tematiche federalistiche e costituzionalistiche;
  4. l’organizzazione e la gestione di uno o più siti internet per raccogliere e diffondere documenti e materiali attinenti al federalismo e al diritto costituzionale italiano ed europeo, come anche i risultati dell’attività di ricerca e di studio dell’Osservatorio e dei suoi associati;

Per lo svolgimento delle predette attività, l’Osservatorio si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l’Osservatorio potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 117/2017, l’Osservatorio potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall’apposito decreto ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con specifica delibera.

Art. 3

Sono soci tutti coloro che risultano regolarmente iscritti all’Osservatorio alla data del 20.04.2021.

Possono poi diventare soci dell’Osservatorio tutti coloro che, avendo già compiuto qualificata attività di ricerca e studio nel campo del diritto pubblico e costituzionale, ne facciano richiesta, condividendo gli scopi dell’Associazione e volendosi impegnare per la loro realizzazione. Possono inoltre essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, secondo i modi e i tempi prescritti dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce annualmente l’ammontare in funzione del programma di attività. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 4

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali dopo almeno sei mesi dalla loro iscrizione e di svolgere le attività comunemente concordate. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Ciascun socio ha poi diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 30 giorni.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde: 1. per morte, 2. per morosità nel pagamento della quota associativa per almeno due annualità, 3. recesso con dimissioni scritte, 4. per esclusione.

I soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, dall’appartenenza all’associazione, previo pagamento della quota dell’anno associativo in corso.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5

Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del d.lgs. n. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 6

Può essere riconosciuta la qualità di soci sostenitori a tutte le persone, fisiche o giuridiche, che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico, libero e volontario, all’Osservatorio. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Art. 7

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’articolo 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 8

Sono organi dell’Osservatorio:

-        l’Assemblea dei soci ordinari;

-        il Consiglio direttivo

-        il Presidente

-        l’Organo di controllo, laddove eletto;

-        il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 9

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e ha i seguenti compiti:

-        discute ed approva il bilancio;

-        approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

-        definisce il programma generale annuale di attività;

-        procede alla elezione ed alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;

-        procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

-        nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-        discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;

-        delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-        ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio ai sensi dell’articolo 3 bis;

-        delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;

-        delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;

-        delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

-        discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;

-        delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, previa verifica del numero legale. In prima convocazione le deliberazioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei soci; in mancanza, è indetta una seconda convocazione dell’Assemblea, le cui deliberazioni sono valide se è presente un terzo dei soci.

Ogni socio non può avere più di una delega.

Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza assoluta.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 10

Il Consiglio direttivo è l’organo di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:

-        elegge tra i propri componenti il Presidente;

-        elegge facoltativamente tra i propri componenti il Vicepresidente;

-        elegge il tesoriere e il segretario;

-        attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-        cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

-        predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;

-        individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;

-        predispone annualmente il bilancio d’esercizio che il Presidente presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

-        predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

-        conferisce procure generali e speciali;

-        assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

-        propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;

-        riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

-        ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

-        delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

 Su proposta del Presidente, il Consiglio adotta le determinazioni volte ad attuare le linee e gli obiettivi dell’Associazione e, in particolare, sull’assunzione di incarichi di studio e di ricerca. Il Consiglio adotta un regolamento per il funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio è composto da un numero variabile di soci, da un minimo di tre ad un massimo di otto, a scelta dell’Associazione all’atto della nomina.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Art. 11

Il Presidente, eletto per tre anni dal Consiglio direttivo tra i suoi membri,

-        ha la rappresentanza legale dell’Osservatorio;

-        convoca l’Assemblea ed il Consiglio direttivo;

-        sovraintende all’attività, alla gestione e all’organizzazione dell’Associazione;

-        attua le delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;

-        amministra il patrimonio dell’Osservatorio e sottopone all’Assemblea gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo;

-        è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 12

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 14

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del d.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.l. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 15

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 31 d.lgs. n. 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 17

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  1. quote associative degli aderenti;
  2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. i corrispettivi per studi, ricerche e pubblicazioni commissionate da soggetti pubblici e privati;
  4. beni mobili o immobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. rendite patrimoniali;
  8. attività di raccolta fondi;
  9. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  10. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’articolo 6 del d.lgs. n.117/17, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’articolo 2 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18

Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. beni immobili e mobili;
  2. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  3. donazioni, lasciti o successioni;
  4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 19

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20

L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  1. libro degli associati;
  2. registro dei volontari;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 21

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.

Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Osservatorio.

Art. 22

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (articolo 14, comma 2, d.lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 23

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.l. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile e al d.lgs n. 117/2017.

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Osservatorio sui Processi di Governo

Centro di studio e di ricerca, autonomo e indipendente, sui processi di governo

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